SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 settembre 1999 il Tribunale di Treviso - adito da V.F.B. nei confronti di V.F. M.P., A., N., F., R., A. e M.B., i primi sei coeredi con l'attrice di D.C.C., la settima amministratrice della comunione - rigettò le domande, intese ad ottenere: la conferma del provvedimento emesso ante causam, di inibizione ai convenuti di atti di alienazione dei beni caduti in successione; la loro condanna al risarcimento dei danni derivati all'asse ereditario dall'avvenuta vendita di un tavolo in legno di antiquariato, dalla mancata custodia di altri mobili che erano stati oggetto di furto, dall'assenza di ogni attività di manutenzione del patrimonio comune, dall'omissione di richieste di un canone per l'occupazione in via esclusiva di alcuni immobili.
Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza del 15 novembre 2004 ha dichiarato nulla, confermando il provvedimento inibitorio di urgenza, la deliberazione del 3 aprile 1995, con cui l'assemblea dei comunisti aveva deciso a maggioranza la vendita di due autovetture d'epoca e di un tavolo in marmo di pregio.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione V. F.F., in base a tre motivi. V.F. B. si è costituita con controricorso, formulando a sua volta tre motivi di impugnazione in via incidentale, cui V.F. F. ha opposto un proprio controricorso. Non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità nè V. F.M.P., A., N., F. e R., nè V.F.A., nei confronti della quale questa Corte ha disposto con ordinanza del 4 ottobre 2011 l'integrazione del contraddittorio, cui V.F.B. ha tempestivamente provveduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La riunione delle due impugnazioni, in quanto proposte contro la stessa sentenza, è stata già disposta, in applicazione dell'art. 335 c.p.c., con l'ordinanza menzionala nell'esposizione dello svolgimento del processo.
Con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso principale V. F.F. si duole dell'avvenuta dichiarazione, da parte della Corte d'appello, della nullità della deliberazione del 3 aprile 1995, con la quale i partecipanti alla comunione ereditaria avevano deciso di alienare alcuni beni compresi nell'asse: secondo la ricorrente la pronuncia, oltre che erronea in diritto e ingiustificata in fatto, è stata resa senza che in effetti V. F.B. l'avesse richiesta.
Quest'ultima prospettazione deve essere presa in considerazione prioritariamente, dato il suo carattere preliminare e potenzialmente assorbente rispetto alle altre.
Il vizio è impropriamente denunciato come error in procedendo, sotto il profilo della extrapetizione. In realtà la decisione di cui si tratta è conseguita all'interpretazione della domanda come proposta dall'originaria attrice, nella quale la Corte d'appello ha ritenuto inclusa la "declaratoria di nullità della delibera", in quanto "conseguente" alla richiesta di inibizione, come già l'aveva considerata, pur se rigettandola, il giudice di primo grado. Si verte dunque in tema di valutazioni che non possono formare oggetto di sindacato in questa sede, se non per l'aspetto dell'omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione (cfr., per tutte, Cass. 11 marzo 2011 n. 5376): sindacato che tuttavia questa Come non è stata posta in grado di esercitare, non essendo state trascritte nel ricorso principale le deduzioni di V.F. B. circa l'invalidità della deliberazione in questione. A questa carenza non si può supplire mediante l'esame di altri atti, nè in particolare del controricorso, in cui V.F. B. ha riportato quelle deduzioni, a dimostrazione che in realtà la domanda di cui si tratta era stata proposta.
Per analoga ragione vanno disattese le ulteriori censure rivolte da V.F.F. alla sentenza impugnata, che attengono ad accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito sorretti da adeguata motivazione, in ordine sia alla mancanza di consenso, da parte di tutti i partecipanti alla comunione, all'alienazione di beni in comproprietà, sia al difetto delle condizioni che avrebbero permesso, ai sensi dell'art. 719 c.c., di deliberare a maggioranza la vendita di beni ereditari.
Non è condivisibile, infine, la tesi della ricorrente principale, secondo cui l'art. 1108 c.c., che richiede per le alienazioni il consenso di tutti i comproprietari, non è applicabile alla comunione ereditaria. La norma è invece espressione di una regola generale, pertinente a ogni specie di comunione, compresa quella derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell'art. 719 c.c., che ad essa apporta una limitata eccezione, prevedendo che la vendita possa essere deliberata a maggioranza, esclusivamente nella particolare ipotesi che sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari.
Con il ricorso incidentale V.F.B. lamenta l'errore in cui a suo dire è incorso il giudice di secondo grado, confermando il rigetto delle domande di risarcimento dei danni che le altre parti le avevano cagionato, per aver venduto arbitrariamente a trattativa privata un tavolo di antiquariato in legno facente parte del compendio relitto dalla de cuius, per non aver custodito adeguatamente una villa dalla quale ignoti avevano sottratto altri beni ereditar di pregio, per aver provocato il degrado degli immobili compresi nell'asse.
Anche queste censure, come quelle esposte nel ricorso principale, concernono questioni di fatto che la Corte d'appello ha risolto con idonea motivazione, dando conto in maniera esauriente e logicamente coerente delle ragioni della decisione: ha spiegato che era mancata la prova che il prezzo di lire 70.000.000, ricavato dalla vendita del tavolo, fosse inferiore al valore effettivo del bene; che una consulenza tecnica sul punto sarebbe stata inutile, in assenza del bene che ne avrebbe dovuto formare oggetto; che la villa in cui era avvenuto il furto era disabitata, sicchè l'eventuale carenza di cautele era addebitabile a tutti i coeredi compresa V.F. B.; che il compito di sola "manutenzione", affidato all'amministratrice della comunione M.B., non includeva quello della custodia al fine di evitare sottrazioni; che non risultava la situazione originaria degli immobili, nè comunque era stato dimostrato che il loro attuale degrado fosse attribuibile a F. e V.F.R., ai quali lo aveva addebitato l'attrice, rimasta peraltro a sua volta inerte; che l'indagine peritale da lei richiesta avrebbe avuto carattere esplorativo.
I contrari assunti illustrati ne ricorso incidentale non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.
I ricorsi riuniti vanno pertanto entrambi rigettati.
Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, data la reciproca loro soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2012
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