A norma dell’art. 186, comma 7 del Codice della strada chi si rifiuta di sottoporsi alla prova dell’alcoltest (etilometro) è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le pene di cui al comma 2, lettera c) (valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); ovvero “con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno”. Inoltre “la condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo […], salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.”
RIFIUTO ETILOMETRO - REATO DI NATURA ISTANTANEA
La giurisprudenza recentemente ha avuto modo di ribadire come il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico è un reato a natura istantanea e si perfeziona con il rifiuto dell’interessato, a nulla rilevando il fatto che lo stesso subito dopo rielabori la sua decisione, decidendo di sottoporsi all’alcooltest.
Quindi vietato ripensarci!
La sentenza in oggetto riguarda un conducente che opponeva rifiuto a sottoporsi al test alcolimetrico, ma a distanza di un’ora dal fatto dichiarava la propria disponibilità a sottoporsi al predetto alcoltest che gli agenti, però, non effettuavano.
Ebbene, sia i Giudici di merito, che la Corte di Cassazione, in applicazione del predetto principio, confermavano la legittimità dell’operato degli agenti, condannando l’automobilista alle pene previste.
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