Prova notifica a mezzo posta – necessario il timbro sull’avviso di ricevimento – insufficiente lo stampato del servizio on line di Poste italiane
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La Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla prova della notifica a mezzo posta degli atti giudiziari.
La vicenda riguarda la mancata allegazione al ricorso, e il successivo omesso deposito alla prima udienza, dell’avviso di ricevimento della raccomandata.Il difensore di parte ricorrente, in luogo dell’avviso di ricevimento, aveva prodotto lo stampato del servizio on line di Poste italiane (c.d. servizio “Dovequando”), ove si evinceva l’avvenuta notifica.La Suprema Corte ha affermato, tuttavia, che l’indicazione della data di consegna contenuta nello stampato del servizio on line “Dovequando” non ha valore probatorio per la consegna reale del plico.
A fare fede è, invece, la data contenuta nel timbro postale apposto nell’avviso di ricevimento, come – tra l’altro – espressamente indicato nello stesso foglio del servizio on line di Poste italiane.
A fare fede è, invece, la data contenuta nel timbro postale apposto nell’avviso di ricevimento, come – tra l’altro – espressamente indicato nello stesso foglio del servizio on line di Poste italiane.
Per provare che una notifica effettuata a mezzo posta sia andata a buon fine, è – pertanto – necessario il timbro apposto sull’avviso di ricevimento.
La S.C. chiarisce, tuttavia, che il difensore del ricorrente, qualora si trovi momentaneamente sprovvisto dell’avviso di ricevimento della raccomandata, “può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982”.
Avv. Giuseppe Maniglia – Avvocati Palermo