DIRITTO PLUS

Corte dei Conti| Sez. Giurisdizionale Regione Siciliana SENTENZA n. 609/2012:l’arresto di un Carabiniere provoca un danno all’immagine al Corpo che va risarcito.

Estratto della sentenza:

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER  LA REGIONE SICILIANA

  Composta dai magistrati:Dott. Luciano Pagliaro, dott.  Guido Petrigni  dott.Giuseppe Grasso, ha pronunciato la seguente

Sentenza n. 609/2012

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.57725 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di N., nato a C. il _______, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Ferro e domiciliato presso il suo studio in Gibellina (TP)via Degli Elimi n.5 .

 Esaminati gli atti e documenti di causa.Uditi nella pubblica udienza del 14 febbraio 2012, il relatore dott. Giuseppe Grasso, e il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Gianluca Albo.

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il procuratore regionale  ha citato in giudizio N., chiedendo la sua condanna  a titolo di danno all’immagine per €5.000,00 con criteri equitativi, in relazione ai fatti penalmente rilevanti commessi dallo stesso in quanto appuntato dei carabinieri in servizio presso la compagnia di C.

Il convenuto è stato soggetto a procedimento penale con sentenza della Corte di appello di Palermo n. 3368/2008 del 22 dicembre 2008, divenuta irrevocabile a seguito di sentenza di conferma della Corte di Cassazione n. 47335/2009 del 12 dicembre 2009, con condanna alla reclusione per due anni, con sospensione condizionale della pena per essersi abusivamente introdotto nell’archivio nazionale delle forze di polizia per ottenere informazioni su determinate indagini ed averle rivelate a soggetti terzi facenti parte di organizzazione mafiosa oggetto delle stesse, per i reati previsti dagli artt.61 n.2,110, 117, 326 comma primo, 615 ter primo, secondo comma n.1, terzo comma c.p., art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152 conv. nella legge 203/1991; agevolando così l’organizzazione Cosa nostra.

Si è costituito il convenuto eccependo che il comportamento antigiuridico non ha cagionato alcun danno all’Arma dei carabinieri, tant’è che la stessa lo ha riammesso in servizio conservando il grado.

DIRITTO

L’odierno giudizio è finalizzato all’accertamento della fondatezza della domanda del Pubblico Ministero concernente una ipotesi di danno erariale all’immagine nei confronti dell’Arma dei carabinieri nei confronti del convenuto N. per i reati previsti dagli artt.61 n.2,110, 117, 326 comma primo, 615 ter primo, secondo comma n.1, terzo comma c.p., art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152 conv. nella legge 203/1991, definitivamente accertati con la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 3368/2008 del 22 dicembre 2008, confermata dalla sentenza della Cassazione penale n.47335/2009.

La domanda del Pubblico Ministero è da ritenersi fondata nei seguenti termini .Deve essere esaminata la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno all’immagine.A tal proposito la domanda deve ritenersi fondata, sulla base dei criteri fissati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la decisione QM10/2003.Le sezioni riunite della Corte dei conti hanno precisato che il danno all’immagine si configura come un danno esistenziale configurabile nel discredito e nel sentimento di sfiducia ingenerato nell’amministrazione dal comportamento del responsabile.La quantificazione del danno può essere effettuata anche secondo criteri equitativi, ma comunque non può sfuggire al rispetto del principio dell’onere della prova a carico di parte attrice, anche mediante presunzioni e la sua quantificazione  ad un criterio minimo di attendibilità del pregiudizio subito.Un elemento essenziale è il cosiddetto clamor fori, ossia la diffusione della notizia sui mass-media, e comunque la più o meno grande risonanza dell’evento, che genera nei cittadini quanto sopra evidenziato.Nel caso in questione, esiste allo stato degli atti processuali la prova di tale elemento essenziale, specificamente allegata da parte attrice consistente negli articoli comparsi nella stampa quotidiana del Giornale di Sicilia e dalla Repubblica.it.Pertanto, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la sussistenza del danno all’immagine con i criteri stabiliti dalle sezioni riunite della Corte dei conti.Si ritiene dunque che debba essere accolta la domanda del PM  condannando il convenuto al risarcimento nella misura di € 5.000,00, comprensiva della rivalutazione monetaria oltre interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo. La condanna alle spese segue la soccombenza.

P. Q. M.

 La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara responsabile N. dei fatti a lui ascritti e per l’effetto lo condanna al pagamento in favore dell’Arma dei carabinieri della complessiva somma di € 5.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi dalla data di deposito della sentenza sino al soddisfo.Il convenuto è inoltre condannato alle spese di giudizio che si quantificano in €. 237,08.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2012.

L’Estensore                                                         ll Presidente

F.to Dott.Giuseppe Grasso              F.to Dott. Luciano Pagliaro

Sentenza Depositata in segreteria il 23 febbraio 2012

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