Interessante sentenza del massimo organo siciliano di giustizia amministrativa sulla sufficienza del voto numerico all’esame di avvocato.
La decisione in primo grado sul voto numerico all’esame di avvocato
In primo grado un candidato aveva ottenuto una sentenza favorevole, ottenendo l’annullamento del provvedimento che non lo ammetteva all’esame orale per l’abilitazione alla professione forense.
La decisione del TAR Sicilia aveva interpretato estensivamente una norma che riguarda l’esame per il notariato (D.Lgs. n.166/2003), applicando il principio di trasparenza dell’operato della P.A.
In proposito stabiliva che per la valutazione degli elaborati non è sufficiente il voto numerico, ma è necessario un giudizio.
La decisione del C.G.A. sul voto numerico all’esame di avvocato
Il C.G.A., su appello del Ministero, riformava la sentenza stabilendo, appunto, che è sufficiente il voto numerico per la valutazione degli elaborati e che il D.Lgs. 166/03 non è applicabile all’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato.
Voto numerico all’esame di avvocato: interpretazione confermata dal Consiglio di Stato
L’Adunanza plenaria ha ribadito la linea di pensiero del C.G.A, con l’affermazione del seguente principio di diritto.
Nella vigenza dell’art. 49 della legge n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 settembre 2017, n. 7).
Di seguito la sentenza del G.G.A. per esteso sulla sufficienza del voto numerico all’esame di avvocato:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 1273/2010 proposto da
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, la
COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESAME DI AVVOCATO – SESSIONE 2009/2010,rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato;
CONTRO
Mu. Lu., non costituito in giudizio;
per l’annullamento della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania, sez. IV, n. 3313/2010 del 30 luglio 2010;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Viene in discussione l’appello contro la sentenza citata in epigrafe con la quale il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso dell’odierno appellato per l’annullamento: 1) Della graduatoria relativa ai soggetti che hanno superato l’esame scritto per l’abilitazione forense presso la Corte d’Appello di Messina, affissa all’albo della stessa il 21 giugno 2010, nella parte in cui lo ha dichiarato non idoneo a sostenere le prove orali; 2) Del verbale n. 9 del 30 aprile 2010, in quanto connesso, antecedente e presupposto, con il quale la Commissione abbinata presso la Corte d’Appello di Ancona ha valutato, con esito negativo, gli elaborati scritti, redatti dal ricorrente, in sede di esame il 15, 16 e 17 dicembre 2009; 3) Delle valutazioni numeriche degli elaborati redatti dal ricorrente effettuate dalla Commissione abbinata presso la Corte d’Appello di Ancona; nonché, 4) Di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Nell’udienza del 15 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
D I R I T T O
Nell’accogliere il ricorso avverso il provvedimento di non idoneità alla prova orale, emesso dalla Commissione per l’ esame di Avvocato presso la Corte d’Appello di Messina con il solo ricorso alla valutazione numerica degli elaborati, il Giudice di prime cure ha ritenuto di riferire alla fattispecie de qua quanto disposto dall’art. 11, comma 5° e dall’art. 12, comma 5°, del D. Lgs. n. 166/2006 relativi alle modalità di correzione delle prove scritte del concorso notarile, che, a suo dire, sarebbero espressione “del principio di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, sancito a livello normativo, dall’art. 3 della legge n. 241/1990 e, ancor prima, dall’art. 97, comma 1, Costituzione, la cui valenza deve essere estesa a qualsiasi procedimento concorsuale”.
Per la correzione delle prove scritte del concorso notarile, vale infatti la regola secondo la quale “il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione…”. La formula ricorre anche per la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove orali, per la quale “La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione”.
Come detto, secondo il Giudice di prime cure questa regola non riguarderebbe soltanto la valutazione delle prove relative al concorso notarile, ma rappresenterebbe espressione di un principio generale di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, coerente con i principi costituzionali, e perciò rilevante anche in materia di prove di abilitazione alla professione forense, pur se in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza prevalente, la quale “mossa dalla preoccupazione di garantire la speditezza e l’economicità dell’azione amministrativa, ha sempre affermato che, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 24/1990, nelle procedure concorsuali l’attribuzione del punteggio numerico soddisfa l’obbligo della motivazione”.
Diversamente da quanto assunto dalla decisione appellata, questo Consiglio ritiene di condividere l’indirizzo prevalente, al quale peraltro si appella la difesa dell’Amministrazione, odierna appellante, la cui intrinseca ragionevolezza in realtà viene ulteriormente ribadita dalle norme e dalle deduzioni che sorreggono la motivazione contraria addotta in prime cure.
La disciplina delle modalità di correzione delle prove del concorso notarile si comprende e giustifica appieno, atteso che con essa si è inteso risolvere un problema della trasparenza relativo all’attività di selezione volta alla formazione di una graduatoria di vincitori ai quali andranno assegnati il (in genere, molto limitato) numero di posti normalmente messi a concorso, ad esclusione di tutti gli altri che, per ipotesi, potrebbero anche essere risultati idonei, ma con un punteggio inferiore a quello richiesto, nella comparazione con gli altri concorrenti, per ottenere l’assegnazione di una delle sedi bandite.
Di qui la necessità di una disciplina (per la verità, persino carente rispetto allo scopo divisato, atteso che l’interesse alla motivazione riguarda anche gli esiti positivi, in ragione della valenza che assume la graduatoria nella scelta delle sedi da parte dei vincitori) di verifica più stringente e argomentata degli esiti negativi, che non quella espressa semplicemente dal voto numerico: la quale, se si volesse far assurgere a “principio”, come argomenta la decisione impugnata, sarebbe comunque destinata ad operare laddove si presentano le medesime esigenze concorsuali che connotano l’esame notarile.
Ben diverso è il quadro degli interessi in gioco che sorregge l’esame di abilitazione alla professione forense, privo di per sé di quegli elementi di concorrenzialità e comparazione che connotano l’esame notarile e tutte le altre selezioni che ne ripetono i medesimi motivi di concorsualità.
[…]In questo caso la valutazione numerica, con cui le Commissioni incaricate esprimono in sintesi la loro valutazione di “idoneità”, è risultata storicamente, come ritiene l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, la più ragionevole ed opportuna per “garantire la speditezza e l’economicità dell’azione amministrativa”.
Specie dopo che, anche su sollecitazione di certa giurisprudenza amministrativa (C.d.S. VI, n. 2331/2003), si è provveduto con la legge n. 180/2003 a corredare le prove di un quadro di criteri di riferimento volti ad orientare i candidati nella formulazione degli elaborati, così come a rendere più comprensibile la valenza numerica di un giudizio.
Giudizio il cui peculiare contenuto di discrezionalità c.d. tecnica, peraltro, resta fondamentalmente permeato dalla percezione di concreti apprezzamenti sulla personalità dei singoli candidati, sviluppata dalla Commissione esaminatrice sulla base di una valutazione di sintesi che può andare oltre il riscontro del singolo errore e della singola improprietà di linguaggio, e che solo l’indicazione numerica è capace di esprimere.
Nel caso de quo, la Commissione centrale, come risulta dal verbale n. 2 del 9.12.2009, ha curato la predisposizione dei predetti criteri di massima, disponendo poi che le diverse sottocommissioni li recepissero con apposito verbale, allo scopo, più che di ridurre, di orientare la discrezionalità tecnica dei giudizi espressi in forma numerica; sicché, anche per queste ragioni la valutazione numerica, nel senso propugnato dalla giurisprudenza maggioritaria, risulta essere il criterio di valutazione più ragionevole e corretto.
La legittimità di tale ermeneusi è stata peraltro riconosciuta anche dal giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 20/09).
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Le spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza, e saranno liquidate nella misura determinate nel dispositivo
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie l’appello per le ragioni indicate in dispositivo e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, rigettando il ricorso originario.
Le spese sono a carico della soccombenza, e sono liquidate per la somma di Euro 2.000,00.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 15 marzo 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, estensore, componenti.
F.to Riccardo Virgilio, Presidente
F.to Giuseppe Mineo, Estensore
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 MAR. 2012