DIRITTO PLUS

CIVILE| Il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato, ma va provato in concreto. Sentenza Cassazione civile n. 17135/2011

Il c.d. danno da fermo tecnico non si può riconoscere in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato per un certo lasso di tempo. Tale danno deve essere provato al pari di ogni danno previsto nell’ordinamento. Come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato. La prova deve concernere sia il dato della inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità del proprietario, sia il dato della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno, perché, ad esempio, non abbia potuto svolgere una determinata attività lavorativa ovvero abbia dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi (In senso conforme v. sentenza Cass. 19 novembre 1999 n. 12820 e sentenza Trib. Roma, Sez. XII, 10 settembre 2010, n. 18150).

 

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