- Rilevante sentenza della Corte di Cassazione sulla responsabilità dell’ente proprietario dlla strada per una caduta (sinistro) causata dalla presenza di fango, sterpaglie e detriti sulla strada. Problema, devo dire, che si verifica troppo spesso sulle nostre strade, a volte mal controllate dagli enti locali o dai concessionari. In punto di diritto pare opportuno sottolineare come la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. sia da ritenere di natura oggettiva ed è – quindi – onere del danneggiato provare il nesso di causalità tra la cosa oggetto di custodia e danno, e la prova del potere di custodia in capo all’ente convenuto. Compete, invece, al convenuto (custode) la prova liberatoria del caso fortuito caratterizzato da imprevedibilità ed eccezionalità assoluta. Imprevdibilità ed eccezionalità che nel caso di specie non sussistevano. (Su un precedente cfr. conforme Cassazione n. 24529 del 2009). Leggi l’estratto della sentenza…
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: (omissis)
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: ANAS S.P.A (ricorrente)
contro
A.L. (OMISSIS), (controricorrente)
e contro
A.V.,A.F.; (intimati)
avverso la sentenza n. 476/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 13/06/2009 R.G.N. 1022/2002;
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. L’A.N.A.S. S.p.A. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 13 giugno 2009, che, riformando quella di primo grado, ha accolto la domanda degli A., volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati nel sinistro stradale occorso il (OMISSIS) in (OMISSIS), lungo la S.S. (OMISSIS), che ritenevano attribuibile all’ente proprietario della strada per non aver fatto rimuovere fango sterpaglie e sabbia accumulatisi a seguito delle notevoli piogge cadute nei giorni precedenti, così determinando lo sbandamento della Vespa 50 su cui viaggiavano A. L. e V.. Gli intimati resistono con controricorso e chiedono il rigetto del ricorso.
2.1. Con il primo motivo, l’ente ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e formula alla Corte il seguente quesito: “se la responsabilità dell’ente tenuto alla gestione ed alla manutenzione delle strade pubbliche per danni verificatisi agli utenti sia sempre ed in ogni caso inquadrabile nell’ipotesi di responsabilità speciale prevista dall’art. 2051 c.c., come ritenuto dalla Corte di Appello, ovvero se spetti al giudice del merito valutare prioritariamente, caso per caso, l’estensione della strada e la modalità di fruizione da parte dell’utenza, giungendo ad escludere l’inquadramento nell’art. 2051 c.c. in tutti i casi in cui l’evento si sia verificato in strade pubbliche di notevole estensione e grandemente trafficate, nelle quali risulta impossibile operare un controllo ed una vigilanza costanti ed uniformi”.
2.2. la censura è infondata. In realtà, l’Ente ricorrente invoca un orientamento giurisprudenziale ormai superato e che non tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza in sibiecta materia a partire dalla nota pronuncia n. 156 del 10.5.1999 della Corte costituzionale.
Questa, infatti, affermò il principio che alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata dall’art. 2051 c.c., solo allorquando “sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”. Ne deriva che, secondo tale autorevole interprete, il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all’esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti. In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato (v. Cass. n. 21328 e 21329/10; 12695/10; 24529/09; 9546/09; 3651/06;
15384/06). Nella specie, la Corte territoriale, condividendo espressamente tale indirizzo ha affermato – quanto alle premesse in diritto – che, riconducendo la responsabilità del custode della strada nell’ambito della responsabilità presunta ex art. 2051 c.c., si valorizzano adeguatamente, in ordine alla colpa, le circostanze relative alla custodia delle strade, ossia i caratteri dell’estensione e dell’uso diretto della cosa da parte della collettività, che non attengono alla struttura della fattispecie e possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità gravante sul custode solo ove questi dia la prova che l’evento dannoso presenta i caratteri dell’imprevedibilità e della inevitabilità. In fatto (e sempre coerentemente con l’orientamento qui ribadito), ha ritenuto che la responsabilità dell’ente nella determinazione del sinistro dipendesse dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione del fango e dei detriti dalla sede stradale, su un’arteria importante di raccordo di Catanzaro, sulla quale i detriti erano stati trasportati dalle piogge torrenziali verificatesi il (Omissis), senza che il giorno successivo, in cui si verificò il sinistro, fossero stati rimossi o, quantomeno, fosse stata predisposta un’idonea segnalazione del pericolo. Non vi è dubbio, infatti, che, tenuto conto della natura e della tipologia delle cause determinanti il danno, il custode doveva ritenersi nella specie obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d’impiego, dato che la presenza di fango e detriti a seguito di pioggia torrenziale rappresentava fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode (Cass. n. 12449/08; Cass. n. 8377/09, in motivazione).
3.1. Con il secondo motivo, l’ente deduce insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo della riconducibilità del sinistro verificatosi al comportamento imprudente della conducente del motociclo così come allegato e provato dall’ente medesimo; si tratterebbe di fatto decisivo, perchè la sua prova costituisce elemento idoneo ad escludere la responsabilità di esso ente gestore della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c..
3.2. La censura ed il relativo momento di sintesi sono privi di pregio, non potendo il dedotto vizio di omessa motivazione consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello prospettato dalle parti. Si deve, infatti, ribadire che, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, (Cass. n. 12690/10, in motivazione;n. 5797/05; 15693/04). Del resto, i vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonchè Cass. n. 26886/08 e 21062/09, in motivazione).
4.1. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 2059 c.c. e chiede alla Corte “se in caso di risarcimento del danno patrimoniale derivante da lesioni riportate a seguito di atto illecito, astrattamente rientrante in fattispecie di reato, il giudice possa riconoscere il risarcimento del danno biologico, e, in percentuale su quest’ultimo, il risarcimento del danno morale, così come operato dalla Corte di Appello ovvero se si debba ritenere che, in tali fattispecie, il danno morale costituisce una componente normale del primo, per cui, ne è precluso il risarcimento quante volte si sia proceduto al risarcimento del danno biologico”.
4.2. Con il quarto motivo, l’ente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2697 c.c. perchè la Corte territoriale, liquidandolo in una percentuale di quello biologico, avrebbe considerato il danno morale sussistente in re ipsa, senza tenere conto che nessun elemento probatorio, neanche di carattere presuntivo, era stato allegato dai danneggiati.
4.3. Le censure – che possono trattarsi congiuntamente, data l’intima connessione – si rivelano entrambe infondate. I principi espressi dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 26972 del 2008 e con le ulteriori coeve decisioni – in ordine alla funzione solo descrittiva delle categorie di danno non patrimoniale tradizionalmente individuate ed all’esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie – non autorizzano la conclusione che siano per ciò stesso da riformare tutte le sentenze contenenti liquidazioni che a quelle categorie abbiano fatto riferimento. Quel che rileva è che non siano state risarcite due volte le medesime conseguenze pregiudizievoli, ad esempio ricomprendendo la sofferenza psichica sia nel danno “biologico” che in quello “morale”; ma se, liquidando il complessivo danno non patrimoniale attraverso il riferimento a tradizionali sottocategorie anche tabellari, il giudice abbia avuto riguardo a pregiudizi diversi, la decisione non può considerarsi erronea in diritto (Cass. n. 6750/11) senza contare che anche di recente si è ribadito peraltro nulla vieta che il danno morale sia liquidato in proporzione al danno biologico (Cass. n. 702/10). Nella specie non si sostiene che la sofferenza psichica fosse stata già considerata nella liquidazione del danno “biologico”, come inteso prima delle richiamate sentenze delle Sezioni unite.
5. Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00, per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2011.
Sentenza depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2011