LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: (omississ)
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17305/2008 proposto da:
UNICREDIT BANCA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo
studio degli avvocati PESSI ROBERTO, GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE, che
la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI
123, presso lo studio dell’avvocato DETTORI RAIMONDO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANGIONI ANGELO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3 32/2007 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI
SASSARI, depositata il 28/06/2007, r.g.n. 80/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/01/2012 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 332 del 28 giugno del 2007, pronunciando sull’impugnazione proposta da C. M. nei confronti della società Unicredit Banca spa, avverso la sentenza n. 277 del 2005 del Tribunale di Nuoro, la accoglieva. Pertanto, in riforma della suddetta pronuncia: dichiarava illegittimo il licenziamento intimato al C. il 19 marzo 1998 e lo annullava, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro; condannava la Unicredit Banca spa al risarcimento del danno nei confronti di C.M., che liquidava in misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto, dal 19 marzo 1998 all’effettiva reintegra, detratto l’aliunde perceptum come risultante dagli atti di causa al fascicolo di ufficio del Tribunale di Nuoro, da maggiorare di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 429 c.p.c.; condannava la Unicredit alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale per le medesime date su indicate;
condannava la Unicredit al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio come liquidate.
2. Il Tribunale aveva respinto la domanda del lavoratore ritenendo legittimo il licenziamento dello stesso.
3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello la società Unicredit Banca spa, formulando otto motivi di ricorso, alcuni dei quali articolati in più profili.
4. Resiste con controricorso il C..
5. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE…
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., e della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 1, nonchè degli artt. 122 e 124 del CCNL per il personale delle aree professionali dipendente dalle Banche del 19 dicembre 1994, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla valutazione della lesione del vincolo fiduciario dovuta alla detenzione di sostanze stupefacenti da parte di un impiegato di un Istituto di credito.
Il giudice di secondo grado, del tutto illegittimamente, avrebbe trasferito nell’ambito giusvaloristico la valutazione della “maggiore gravità” della condotta di spaccio rispetto a quella di mera detenzione di sostanze stupefacenti, ritenendo, di fatto, che l’uso di sostanze stupefacenti non possa in alcun modo rilevare ai fini della valutazione della lesione del vincolo fiduciario intercorrente tra una Banca ed un suo dipendente.
Nella valutazione della lesione del vincolo fiduciario che deve intercorrere tra una banca ed un suo impiegato di alto livello, il giudice dell’appello avrebbe violato o falsamente applicato l’art. 2119 c.c., e la L. 15 luglio 196, n. 604, art. 1, che ne fa richiamo, nonchè gli artt. 122 e 124 del CCNL di settore del 1994, dal momento che anche i fatti extralavorativi possono incidere sulla irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, in particolare qualora si tratti di dipendenti di Istituti di credito.
Non si comprende, ad avviso della ricorrente, come il giudice dell’appello possa non avere ritenuto irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario nei confronti di un dipendente di Banca, che, in una complessa operazione delle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di rilevanti quantità di diverse droghe.
Appare, poi, incongruo il “distinguo” tra il detentorc e lo spacciatore, atteso che tale distinzione è differenze sul piano penale, rispetto a quello giuslavoristico.
Il quesito di diritto è stato formulato come segue: se violi l’art. 2119 c.c., e la L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 1, nonchè gli artt. 122 e 124 del CCNL di settore del 19 dicembre 1994, la sentenza impugnata nella parte in cui qualifica come fatto non costituente giusta causa di licenziamento la condotta di un dipendente di un Istituto di credito, inquadrato nella 3A area professionale, che sia stato trovato, da parte delle forze dell’ordine, in possesso di ingenti quantitativi di droga a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti.
La motivazione dei Giudici di merito sarebbe affetta anche da vizio di illogicità e contraddittorietà.
Ai fini della valutazione della condotta del lavoratore il giudice di secondo grado ha individuato il maggiore disvalore giuridico e sociale di una condotta di spaccio rispetto a quella di mera detenzione sull’assunto in base al quale solo lo spacciatore frequenterebbe “gente diversa” e sarebbe inserito “in un ambiente ben più pericoloso” che, di certo, “può costituire una giusta causa del venir meno del rapporto fiduciario, anche tenuto conto della qualità di istituto di credito del datore di lavoro”.
La motivazione della sentenza d’appello è viziata e risulta palesemente illogica e contraddittoria nella parte in cui esclude che anche il detentore di sostanze stupefacenti frequenti ambienti “pericolosi” o “gente” poco raccomandabile, proprio perchè è il detentore, appunto, che si deve -necessariamente – rivolgere allo spacciatore per potersi procurare la droga, frequentando, quindi, gli stessi ambienti ed essendo parte del medesimo “gruppo” sociale.
La frequentazione degli stessi ambienti sociale e della stessa “gente” determina necessariamente una lesione del vincolo fiduciario intercorrente tra il datore di lavoro e il prestatore soprattutto nell’ipotesi, come quella del caso di specie, in cui il lavoratore è dipendente di un Istituto di credito, rapporto di lavoro che necessita l’adozione di condotte assolutamente trasparenti e che è inconciliabile ed incompatibile con i comportamenti posti in essere dal lavoratore.
2. Con il secondo motivo d’impugnazione è prospettata violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte d’appello ha fatto ampio ed erroneo riferimento alla figura della nozione dei fatti di comune esperienza.
Il giudice di secondo grado avrebbe, infatti, fondato la propria decisione sulla valutazione (basata su un fatto “notorio”) che l’uso di hashish e di marijuana non comporterebbe assuefazione, non determinerebbe la modificazione della personalità e avrebbe un costo modesto. Ciò comporterebbe l’inesistenza di alcun pericolo per l’Istituto di credito, anche dal punto di vista della salvaguardia della immagine.
Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se violi l’art. 115 c.p.c., comma 2, e l’art. 2697 c.c., la sentenza impugnata nella parte in cui qualifichi come fatto notorio: l’insussistenza di alcuna dipendenza derivante dall’uso di sostanze stupefacenti quali l’hashish e la marijuana;
che l’utilizzo di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana) non modifichi la personalità dell’individuo;
che l’hashish e la marijuana hanno un costo di molto inferiore a quello di altre droghe;
che l’uso di hashish e di marijuana determinerebbe un disvalore sociale minore rispetto all’uso di altre droghe, anche con riferimento al danno all’immagine per la Banca.
3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., e della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 1, nonchè degli artt. 122 e 124 del CCNL di settore del 19 dicembre 1994, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omessa, insufficiente e/o contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla valutazione della Corte d’Appello relativa alla mancata modificazione della personalità dell’individuo in caso di utilizzo di sostanze stupefacenti quali l’hashish e la marijuana e sul mancato danno all’immagine in capo alla Banca in caso di utilizzo da parte di un suo dipendente di droghe c.d. leggere.
Il quesito di diritto ha il seguente contenuto: se violi l’art. 2119 c.c., e la L. 15 luglio 196, n. 604, art. 1, nonchè gli artt. 122 e 124 del CCNL di settore del 1994, la sentenza impugnata nella parte in cui qualifica come fatto non costituente la giusta causa di licenziamento la condotta di un dipendente di un Istituto di credito che utilizzi sostanze stupefanti “leggere”, specie allorchè di tale uso venga data pubblicità attraverso gli organi di stampa, determinando un grave danno, quantomeno d’immagine, per la Banca.
Tale punto della sentenza sarebbe, altresì, affetto da vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria oltre che illogica motivazione, con riferimento all’affermazione secondo cui l’uso di droghe c.d. leggere non determinerebbe una modificazione dello stato sensoriale dell’individuo, e nella parte in cui rileva che l’utilizzo di tali sostanze stupefacenti non avrebbe provocato alcun danno alla Banca datrice di lavoro.
4. Con la quarta censura è prospettata omessa, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza sul punto relativo alla valutazione di abitualità del consumo di droghe e di tossicodipendenza del resistente C., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La motivazione del Giudice d’ Appello sarebbe viziata e risulterebbe omissiva, insufficiente e/o contraddittoria ed illogica nella parte in cui afferma che “presuntivamente” il lavoratore non doveva essere ritenuto un abituale consumatore di sostanze stupefacenti leggere e/o pesanti.
5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., e della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 1, nonchè degli artt. 122 e 124 del CCNL di settore del 1994, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla comparazione tra il consumo di sostanze stupefacenti e l’uso di alcool.
Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se violi l’art. 2119 c.c., la L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 1, e gli artt. 122 e 124 del richiamato CCNL del 19 dicembre 1994, la sentenza impugnata nella parte in cui qualifica come fatto non costituente giusta causa di licenziamento la condotta di un dipendente di un Istituto di credito che sia stato trovato da parte delle forze dell’ordine in possesso di ingenti quantitativi di droga, erroneamente equiparandola, sotto il profilo della gravità, alla condotta del dipendente che abbia acquistato un ingente quantitativo di sostanze alcoliche.
Sul punto, la sentenza d’appello è affetta anche da un ulteriore vizio di contraddittorietà della motivazione.
La motivazione dei Giudici di Appello sarebbe viziata e contraddittoria nella parte in cui parifica la condotta del dipendente di un Istituto di credito che si “ubriachi” a quella di un lavoratore di una banca che faccia uso di sostanze stupefacenti quali hashish e marijuana, ritenendo, di conseguenza, essa condotta insufficiente a rappresentare giusta causa di licenziamento.
6. Con il sesto motivo d’impugnazione è rilevata contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza sul punto relativo al convincimento giudiziale che la condotta del lavoratore sarebbe stata legittimante il licenziamento solo se lo stesso dipendente avesse svolto attività lavorativa di cassiere o di addetto ai rapporti con la clientela, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
In ogni caso, la motivazione è illogica e contraddittoria in quanto, nell’esprimere tale convincimento, il giudice di secondo grado ha ritenuto che il lavoratore non potesse svolgere le mansioni suddette (rapporti con clienti e/o maneggio denaro) per il livello inquadramentale di appartenenza, mentre, proprio per in ragione di detto livello (3A area professionale, 1 livello), lo stesso aveva (o poteva avere) rapporti con la clientela e gestire direttamente denari.
7. Con il settimo motivo di impugnazione si prospetta violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., e della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 1, nonchè degli artt. 122 e 124 del CCNL di settore del 1994; nonchè violazione o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, dell’art. 2103 c.c., degli artt. 110 e 122 del suddetto CCNL, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito al giudizio di proporzionalità tra condotta e sanzione irrogata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il quesito di diritto ha il seguente oggetto: se violi l’art. 2119 c.c., e la L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 1, nonchè gli artt. 122 e 124 dell’indicato CCNL, e ancora se violi la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, l’art. 2103 c.c., gli artt. 110 e 122 del medesimo CCNL, la sentenza impugnata nella parte in cui qualifica come non proporzionato il licenziamento irrogato nei confronti di un dipendente di un Istituto di credito che sia stato trovato in possesso di rilevati quantitativi di droghe, ritenendo, fra l’altro, e decisivamente, non realizzatosi un danno all’immagine per la Banca ricorrente, ed affermando che tale danno sarebbe stato comunque ovviabile per mezzo del trasferimento del dipendente.
L’erroneità della valutazione compiuta dalla Corte d’Appello in merito all’assenza di un danno a carico della Banca, per l’asserita mancanza di pubblicità negativa derivante dalla condotta posta in essere dal lavoratore, come l’incongruità e illegittimità della “soluzione” proposta dalla Corte medesima (trasferimento disciplinare), viziano altresì la motivazione della sentenza, che risulta altresì illogica e contraddittoria su un punto decisivo, rappresentato dalla proporzionalità (o meno) del licenziamento.
8. Con l’ultimo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il quesito di diritto è così articolato: se violi l’art. 1227 c.c., la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene non rilevante, ai fini della quantificazione del danno conseguente ad un illegittimo licenziamento, il fatto che il dipendente abbia atteso, dalla data del recesso datoriale, un lasso di tempo di circa cinque anni per avviare la tutela giudiziaria.
9. I suddetti motivi di impugnazione devono essere trattati congiuntamente, in quanto gli stessi sono connessi poichè, tutte le pur varie censure, con gli stessi prospettate, vertono sulla motivazione in base alla quale il giudice di appello ha ritenuto il licenziamento intimato illegittimo, per non essere commisurata detta sanzione alla condotta del lavoratore. I motivi di ricorso sono fondati.