DIRITTO PLUS

CIVILE- Ricusazione del Giudice-Istanza-Rigetto: l’ordinanza con la quale viene rigettata la richiesta di ricusazione non è impugnabile e non ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass., Sentenza n. 10721/2012)

       Istanza Ricusazione del Giudice-Rigetto-Impugnabilità- Esclusione

 A parere della Corte di Cassazione l’odinanza che rigetta l’istanza di ricusazione del giudice non può essere qualificato come sentenza agli effetti dell’art. 111, comma 7 Cost., benchè detto provvedimento abbia assunto natura decisoria, in quanto decide sul diritto soggettivo, pieno ed assoluto.

 Difetta, tuttavia, della fondamentale caratteristica della definitività, necessaria per il ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, che pare ormai sufficientemente radicato in Cassazione, occorre ponderare bene la questione prima di chiedere la ricusazione del Giudice.

Giuseppe Maniglia – Avvocati Palermo

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 – 27 giugno 2012, n. 10721
Presidente Finocchiaro – Relatore Ambrosio
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con ordinanza in data 02.12.2010 la Corte di appello de L’Aquila ha rigettato l’istanza di ricusazione proposta dalla s.r.l. B. nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, pendente innanzi alla stessa Corte tra la suddetta società e la SAIES di C.S. & C. s.n.c. (oggi Le Ninfee di B.S. & C. s.a.s.); con la stessa ordinanza ha condannato la s.r.l. B. al rimborso delle spese in favore della controparte in ragione di € 1.000,00 di cui € 750,00 per onorario.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. la s.r.l. B. deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 54 cod. proc. civ. e illogicità manifesta relativamente alla statuizione di condanna al rimborso delle spese in favore della controparte: ciò in quanto – a suo dire – il procedimento di ricusazione non riguarda le parti del processo, ma l’istante per la ricusazione e l’amministrazione della Giustizia.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto contro un provvedimento che in alcun modo può essere qualificato sentenza agli effetti dell’art. 111, comma 7 Cost.
3.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel termine “sentenza” usato dall’art. 111 Cost., inteso in senso sostanzialista, rientrano anche i provvedimenti giurisdizionali che hanno forma diversa dalla sentenza, purchè presentino ambedue i seguenti requisiti: la decisorietà, nel senso che essi risolvono una controversia su un diritto soggettivo o su uno “status”, e la definitività, nel senso che l’ordinamento non prevede rimedi diversi contro il provvedimento decisorio, che così è idoneo a pregiudicare irrimediabilmente quel diritto o quello “status” (cfr. Sez. Un. 15 luglio 2003 n. 11026).
Orbene – con specifico riguarda all’ordinanza “non impugnabile” che decide sulla ricusazione ai sensi dell’art. 53 cod. proc. Civ. – questa Corte è costante nel ritenere inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, per la considerazione che detta ordinanza, sebbene a seguito delle modifiche all’art. 111 cost. apportate dalla l. cost. 23 novembre 1999 n. 2, abbia assunto natura decisoria in quanto decide sul diritto soggettivo, pieno ed assoluto, di far decidere la controversia da un giudice imparziale, non ha tuttavia carattere di definitività, in quanto non è idonea a passare autonomamente in giudicato, ma confluisce nell’atto finale che definisce il procedimento in cui la ricusazione è stata proposta (ex multis: Cass. civ., Sez. III, 27/07/2002, n. 11131). Invero la non impugnabilità in via autonoma dell’ordinanza non esclude che il contenuto di essa possa essere riesaminato nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) “index suspectus”, l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato risolvendosi in motivo di nullità dell’attività svolta dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza da lui emessa (Cass. civ., Sez. III, 12/07/2006, n. 15780).
3.2. Parte ricorrente sostiene che l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione sarebbe impugnabile (almeno) per la parte relativa alla condanna alle spese; deduce, a tal riguardo, che l’ammissibilità del ricorso straordinario consegue al contenuto decisorio della statuizione e all’assenza di altri mezzi di impugnazione; richiama a sostegno di tale assunto un lontano precedente di questa Corte (sent. 15 ottobre 1984 n. 5162).
Si tratta, peraltro, di un precedente attinente ad un fattispecie del tutto peculiare, che risulta isolato nella giurisprudenza di questa Corte, altrimenti costante nell’affermare il principio dell’inammissibilità del ricorso straordinario avverso l’ordinanza che decide sulla ricusazione sia in toto, sia per la sola parte relativa alla condanna al pagamento delle spese o di una pena pecuniaria (sent. 18 febbraio 1982 n. 1017; sent. 3 marzo 1998 n. 2330; sent. 10 gennaio 2000 n. 155; sent. 1 febbraio 2002 n. 1285). Invero l’inammissibilità del ricorso straordinario avverso il provvedimento sulle spese o all’eventuale condanna ad una pena pecuniaria discende dal carattere accessorio e dipendente delle statuizioni di cui al comma 3 dell’art. 54 cod. proc. civ., che, in base al principio dell’inscindibilità della pronuncia ai fini dell’impugnazione, segue la sorte del provvedimento principale, ivi inclusa quella della scrutinabilità di eventuali censure nel corso del giudizio di merito.
3.3. Siffatto principio ha, del resto, avuto l’avallo delle SS.UU. che – seppur chiamate nello specifico a risolvere la questione dell’impugnabilità della condanna alla pena pecuniaria che, ai sensi dell’art. 54 co. 3 (per effetto della sentenza Corte Cost. n. 78/2002, recepita dall’art. 45 L. n. 69/2009), il giudice della ricusazione “può” emettere – nel rimarcare la peculiarità del provvedimento esaminato dalla sentenza n. 5162/1094 richiamata dall’odierno ricorrente (ascrivibile alla categoria dei provvedimenti “anomali” in quanto vi era stata condanna alle spese nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio di merito, che era intervenuto nel solo procedimento incidentale di ricusazione) hanno riaffermato l’orientamento tradizionale che considera la condanna alle spese (non diversamente da quella alla pena pecuniaria) un provvedimento accessorio al rigetto della ricusazione e quindi inscindibile da esso ai fini dell’impugnazione, concludendo per l’inammissibilità del ricorso straordinario “in quanto proposto contro proposto contro un’ordinanza che, nell’interno suo contenuto, pure avendo natura decisoria, non ha carattere definitivo” (sent. 20/11/2003, n. 17636 in motivazione).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso

Sentenze correlate