DIRITTO PLUS

CIVILE- Risarcimento danni patrimoniali ed esistenziali per mancata attivazione linea telefonica fissa e Adsl – Sentenza G.d.P. di Grosseto n. 755/2012

     Risarcimento danni – mancata attivazione linea telefonica e adsl – danno esistenziale e patrimoniale – configurabilità.

Interessante sentenza sul risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale a seguito di risoluzione contrattuale, per inadempimento (mancata attivazione) dell’ente gestore della linea telefonica.

In particolare, nel caso di specie, il gestore telefonico aveva omesso di attivare la linea telefonica fissa e Adsl, nonostante l’utente (un’impresa commerciale) avesse pagato le  rispettive fatture. L’impresa a causa della mancata attivazione, subiva numerosi disguidi e ritardi nel rapporto con i  clienti.

A tal proposito il Giudice di Pace liquidava, oltre al danno patrimoniale, anche il danno esistenziale in via equitativa, ritenendo che “pur non incidendo sulla salute del titolare della Società attrice, gli ha reso alquanto precario lo svolgimento delle sue abituali attività”. Sul punto si fa notare come alcuni Giudici di merito continuino a riconoscere il danno esistenziale in modo “elastico”, nonostante i Giudici di legittimità – come le ormai note sentenze gemelle (Cass. nn. 26972; 26973; 26974; 26975 del 2008) – abbiano tentato di mettere un freno al riconoscimento del danno esistenziale per questioni bagatellari. Sarà curioso verificare se tale decisione verrà confermata in caso di appello.

 Risarcimento danni – mancata attivazione linea telefonica e adsl – danno esistenziale e patrimoniale.

Avvocato Giuseppe ManigliaConsulenza Legale Online

Giudice di Pace di Grosseto, sentenza 4 – 8 giugno 2012, n. 755 Dr. Roberto G. Ancona Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 09 marzo 2011, la … in persona del legale rappresentante pro-tempore … all’esito infruttuoso del tentativo di conciliazione presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto, conveniva in giudizio la … in persona del suo rappresentante legale pro tempore, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per inadempienza contrattuale, e ciò in relazione alla mancata attivazione del servizio di rete telefonica fissa e ADSL di cui ad un abbonamento stipulato nel mese di ottobre 2009. Assumeva l’attrice che i servizi di cui sopra non erano mai stati attivati, così come constatato dai tecnici inviati dalla stessa Società convenuta, i quali, dopo ripetuti sopralluoghi, avevano concluso che la linea telefonica era impraticabile per effetto dell’impossibilità di allaccio alla linea TELECOM. Aggiungeva l’attrice che, ciononostante, parte convenuta pretese il pagamento del corrispettivo del servizio come da fatture n. … del 29.09.2010 e n. … del 27.11.2010, dei rispettivi importi di Euro 433,45 ed Euro 442,72, e che tali somme vennero regolarmente pagate. L’attrice evidenziava, quindi, che, per effetto dell’inadempienza contrattuale della Società convenuta, l’attività della sua azienda subì notevoli disagi e rallentamenti per più di un anno, e che a nulla valsero le sollecitazioni svolte, anche mediante l’intervento della Confconsumatori, per ottenere, in un primo momento, l’attivazione dei servizi, e, successivamente, per il risarcimento dei danni subiti. La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di responsabilità in ordine alla mancata attivazione dei servizi (linea adsl e telefonia fissa, ndr) come sopra lamentato dall’attrice. Deduceva, infatti, che l’attrice, pur essendosi obbligata contrattualmente a rendere disponibile l’allacciamento della sua utenza telefonica al sistema di rete della Telecom Italia S.p.a., aveva omesso di adempiere a tale condizione, rendendo, quindi, impossibile l’attivazione del servizio (adsl e linea telefonica, ndr). Osservava, inoltre, che tale eventualità era già contrattualmente prevista, e che, per questo motivo, parte attrice avrebbe potuto fruire del servizio tramite vari dispositivi messi a disposizione dalla , … cui parte attrice non ritenne di avvalersi. Relativamente al danno lamentato, parte convenuta eccepiva che il relativo ammontare era frutto di valutazioni del tutto generiche, prive del benché minimo supporto, non risultando provata, peraltro, la necessaria diretta correlazione – come richiesto dall’art. 1223 c.c. – fra la presunta inadempienza contrattuale ed il danno emergente e/o lucro cessante. Nel corso del giudizio veniva assunta la prova testimoniale di … di parte attrice. Il legale rappresentante di parte convenuta, pur ritualmente citato, non compariva, senza giustificato motivo, all’udienza del 19 gennaio 2012, per rendere l’interrogatorio formale sui fatti di causa in precedenza ammesso. All’udienza del 28 maggio 2012, le parti si riportavano al contenuto delle note conclusionali depositate entro il termine assegnato, e, dopo breve discussione, chiedevano che la causa venisse decisa come in epigrafe. Questo Giudice di pace, quindi, tratteneva la causa in decisione. Motivi della decisione A conclusione della fase istruttoria è emersa con sufficiente chiarezza l’inadempienza contrattuale della Società convenuta nella fornitura del servizio telefonico e ADSL di cui al contratto concluso verbalmente fra le parti nell’ottobre 2009. La stessa Società convenuta, infatti, ha riconosciuto che l’attrice, in tale occasione, aderì all’offerta di abbonamento concernente il servizio di rete fissa (numero …) e ADSL con canone mensile, e con l’aggiunta di una scheda sim con numero …. L’adesione a tale contratto risulta documentalmente provato, inoltre, dall’emissione delle fatture, emesse dalla Società convenuta, con cui venne richiesto un corrispettivo, sia pure determinato con modalità di calcolo diverso da quello contrattualmente pattuito. Quanto sopra è stato confermato nel corso del giudizio, sotto il vincolo del giuramento, dal teste … il quale ha precisato anche che la stipulazione del contratto avvenne verbalmente. La mancata attivazione dei servizi(adsl e linea telefonica, ndr) di cui al suindicato contratto, peraltro, è stata riconosciuta dalla stessa Società convenuta, che ne ha attribuito la responsabilità alla società attrice, e ciò per non aver dato corso all’allacciamento della sua utenza telefonica al sistema di rete della Telecom Italia S.p.a.. Ebbene, relativamente a quest’ultimo aspetto, la Società convenuta non ha provato che il suddetto adempimento dovesse far carico all’attrice, né che tale obbligo fosse stato pattuito fra le parti sulla base di una clausola contrattuale debitamente sottoscritta. Non v’è dubbio, peraltro, che, trattandosi di adempimento di carattere tecnico, e comunque esterno alla sede dell’utenza telefonica, l’allacciamento alla rete Telecom, quale presupposto necessario per l’erogazione dei servizi di cui trattasi, non poteva che far carico alla stessa convenuta, che aveva l’obbligo di garantire la sussistenza di tutte le condizioni tecniche necessarie per l’attivazione del servizio (adsl e linea telefonica, ndr) offerto in abbonamento. Ciò premesso, è stato documentalmente provato che la Società convenuta fu ripetutamente sollecitata ad intervenire per la dovuta assistenza tecnica, e che il personale della … in più occasioni, accertò la lamentata attivazione del servizio senza porvi rimedio. L’attrice, peraltro, si vide costretta, tramite la Confconsumatori, a dichiarare il recesso dal contratto e a chiedere il risarcimento del danno, ivi compresa la restituzione delle somme indebitamente pagate in relazione alle fatture sopraindicate. Tali circostanze devono intendersi implicitamente accertate anche per effetto del comportamento processuale del rappresentante legale della Società convenuta, che non è comparso, senza giustificato motivo, a rendere l’interrogatorio formale sui fatti di causa, così come esposti dall’attrice nell’atto introduttivo del giudizio. Deve ritenersi provata, quindi, l’inadempienza contrattuale della V……., per non aver assicurato la regolare attivazione del servizio telefonico, con le modalità e le tariffe concordate, sull’utenza dell’azienda commerciale della Società attrice per tutto il periodo intercorrente fra l’ottobre 2009, data di sottoscrizione del contratto, e il 15.12.2010, data di recesso per inadempienza contrattuale. Non vi sono dubbi, inoltre, sul notevole disagio commerciale subito dall’attrice a causa mancata attivazione dei servizi, e ciò per le ovvie difficoltà di far fronte con la dovuta speditezza alla quotidiana gestione di rapporti con i clienti e gli ulteriori interlocutori esterni nell’attività dell’azienda. Il danno patrimoniale derivante da tale disservizio, pur non essendo quantificabile economicamente, è di natura certa ove si consideri il sicuro all’appannamento dell’immagine commerciale, cui l’attrice dovette far fronte a causa delle continue inadempienze come sopra accertate. Tale danno, sussistendone i presupposti di cui all’art. 1226, può essere valutato equitativamente in Euro 2.500,00, comprensivo delle somme indebitamente pagate dall’attrice in relazione alle fatture emesse dalla convenuta per i servizi mai attivati. Non può disconoscersi, inoltre, che l’inadempienza contrattuale della … pur non incidendo sulla salute del titolare della Società attrice, gli ha reso alquanto precario lo svolgimento delle sue abituali attività, riducendo per un lungo periodo i margini di una normale gratificazione personale. Trattasi, per tale aspetto, di danno che ha inciso direttamente nella sfera relazionale dell’interessato, che la dottrina qualifica come danno esistenziale, per distinguerlo da quello patrimoniale, biologico e morale. La valutazione di tale danno, in mancanza di criteri oggettivi, cui rapportare il risarcimento, può essere determinata equitativamente in Euro 300,00. La domanda risarcitoria dell’attrice, quindi, deve essere accolta nei limiti di cui sopra. Quanto alla domanda di risoluzione del contratto, si fa presente che l’art. 1 della legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, stabilisce che “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.” Ebbene, l’attrice ha già esercitato il diritto di recesso con esplicita volontà formulata in sede di ricorso alla Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto, come ampiamente provato dal documento in atti. Non v’è dubbio, quindi, che il contratto di cui trattasi si è già risolto di diritto, e che di tale risoluzione occorre unicamente prendere atto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da … in persona del legale rappresentante pro-tempore …, con atto di citazione notificato in data 09 marzo 2011 contro … in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: – dichiara l’intervenuta risoluzione del contratto di cui in premessa per effetto della disdetta trasmessa dalla Società attrice alla convenuta in data 15.12.2010; – condanna la …, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, a pagare in favore della …, in persona del legale rappresentante pro-tempore …, la somma complessiva di Euro 2,800,00, come sopra determinata, oltre interessi dalla notifica dell’atto introduttivo all’effettivo pagamento; – condanna la stessa convenuta a pagare in favore di … le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenze correlate