DIRITTO PLUS

Necessario il consenso di tutti gli eredi comproprietari per la vendita di un bene ereditario (Cass. n. 17216 del 09/10/2012).

Oggi affronteremo il caso della vendita dei beni in comunione ereditaria e della necessità del consenso di tutti i coeredi.

NECESSARIO IL CONSENSO DI TUTTI I COMPROPRIETARI E COEREDI PER LA VENDITA BENE IN COMUNIONE EREDITARIA

Applicabilità dell’art. 1108 del codice civile. Divisione ereditaria giudiziale-Comunione ereditaria.

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte si pronuncia sull’applicabilità dell’art. 1108 c.c. alla comunione ereditaria.

In particolare, secondo i Giudici è necessario il consenso di tutti gli eredi (comproprietari del bene) per poter validamente vendere un cespite rientrante nell’asse ereditario.

L’art. 1108 c.c., nella parte in cui afferma che “è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune[…]” esprime un principio di ordine generale applicabile ad ogni tipo di comunione, ivi compresa quella ereditaria.

Tale fondamento di diritto è implicitamente ricavabile da quanto disposto dall’art. 719 c.c., il quale prevede un’eccezione al principio generale del consenso unanime, stabilendo che si può procedere alla vendita dei beni ereditari con concorde volontà dei “coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse” solo in caso di necessità di pagare i debiti e i pesi ereditari.

Per cui, riassumendo, in via generale per cedere un cespite ereditario è necessario la volontà unanime di tutti gli eredi comproprietari del bene stesso, salvo il caso in cui sia necessario venderlo per pagare i debiti ricompresi nell’asse ereditario.

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