LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OMISSIS
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) I.V. N. IL (OMISSIS);avverso l’ordinanza n. 610/2011 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA, del 08/07/2011; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; Uditi i difensori Avv.ti Giuseppe Femia e Francesco Macrì, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7.7.2011 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, decidendo sull’istanza di riesame proposta da I. V. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Reggio Calabria per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo a) dell’incolpazione provvisoria ), turbativa d’asta aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, (capo E) e inadempimento di contratti di pubbliche forniture aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, (capo A1), annullava il provvedimento genetico relativamente al reato di cui al capo A1), confermandolo nel resto, previa riqualificazione del fatto contestato al capo E) ai sensi dell’art. 323 c.p., e D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
2. Per quel che riguarda l’imputazione associativa, i giudici territoriali premettevano osservazioni di carattere generale sul radicamento nel territorio calabrese dell’associazione mafiosa denominata “ndrangheta”, ricordando le acquisizioni investigative e le pronunce giudiziarie relativa allo stesso fenomeno criminale.
Secondo la ricostruzione degli assetti associativi contenuta nel provvedimento, la struttura operativa di base dell’organizzazione si articolava in “locali”, definiti anche società, che potevano costituirsi su un determinato territorio a partire da un numero minimo di 50 affilati, su richiesta dell’esponente più “in dote”, cioè in possesso della posizione gerarchica preminente all’interno del gruppo secondo le varie “qualifiche” soggettive previste dalle regole associative(analiticamente riportate a pag. 6 del provvedimento). L’organizzazione disponeva di un luogo “centrale” di convegni criminali, nel comune di S. Luca, dove si decidevano le questioni più importanti per l’intera organizzazione, e si realizzava, in sostanza, un momento di coordinamento delle attività delle varie cellule e l’istanza organizzativa unitaria. Il tribunale descriveva quindi il più specifico contesto criminale in cui sarebbe stato inserito anche lo I., localizzato nel territorio di S. Marina Jonica. Nella zona si era registrata l’egemonia della cosca “Mazzaferro”, della quale si era occupata la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria nr. 774/1998, ampiamente riportata nel provvedimento del riesame, ma con la concorrente, antagonistica presenza della cosca Ierinò, in una situazione che aveva originato continui contrasti, anche sanguinosi.
2.1. La Cosca Mazzaferro era comunque riuscita a ribadire la propria supremazia nel territorio di S. Marina Jonica, orientando progressivamente i suoi interessi criminali sul controllo delle attività economiche locali e sull’ingerenza nella gestione degli appalti pubblici, anche grazie all’influenza esercitata sull’intera amministrazione comunale, a partire dalla scelta dei canditati politici e dall’appoggio elettorale in loro favore.
2.2. Nell’ambito di questa attività di infiltrazione nelle istituzioni amministrative e rappresentative locali, la famiglia Mazzaferro era riuscita, in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale tenutesi a Marina di Gioiosa Jonica il 13 e il 14 Aprile del 2008, ad imporre come sindaco F.R., detto (OMISSIS), sconfiggendo il candidato della cosca avversaria, all’epoca guidata dagli Aquino. Lo stesso I. avrebbe fatto parte, secondo i giudici territoriali, dello schieramento politico appoggiato dai Mazzaferro, e sarebbe stato tra i candidati sostenuti dalla cosca. Al riguardo, i giudici territoriali citavano come preziosa fonte di acquisizioni investigative, i risultati delle intercettazioni ambientali eseguite all’interno dell’ufficio della società di movimento terra ” A.D.”, sita in c.da (OMISSIS), di cui erano titolari l’eponimo A.D., e i fratelli G., F. e M., tutti intesi (OMISSIS), nipoti di I. V. e organici alla cosca Mazzaferro. Peraltro, uno zio dei fratelli D., A.R., era imparentato con la famiglia Mazzaferro.
2.3. Dopo qualche notazione sui criteri generali di valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie rilevabili nelle conversazioni intercettate, i giudici territoriali procedevano quindi all’esame degli specifici elementi di prova a carco dello I.. Veniva citata, per prima, la conversazione tra l’indagato e M. R. delle ore 11,41 del 23.2.2008, nel corso della quale R. rivolgendosi affettuosamente allo I. si informava se tutto fosse a posto; Lo I. rispondeva: “da noi non al cento per cento, però stiamo lavorando per vedere….”. All’indicazione di questo contatto telefonico, il tribunale fa seguire l’accenno al contenuto della conversazione delle ore 17,15 dello stesso giorno, oggetto di intercettazione ambientale all’interno dell’ufficio della ditta Agostino Domenico. Nell’occasione, gli interlocutori, identificati in A.D., T.D. (costui collaboratore di giustizia) e A.V., quest’ultimo padre di uno dei candidati alle elezioni comunali dell’Aprile 2008, discutevano chiaramente della prossima competizione elettorale e si riferivano ad una precedente riunione tenutasi per discutere della formazione delle liste elettorali presso l’abitazione di tale “compare Vice” alla quale aveva partecipato anche I.V., con l’intervento, tra gli altri, di M.F., F. L., del geometra M., del dr. R.R. e del medico F.G..
2.4. Il filo logico degli intrecci elettorali e criminali tra l’indagato e fa cosca Mazzaferro viene sviluppato nell’ordinanza con l’analisi di numerose altre conversazioni:
– Intercettazione sull’utenza cellulare in uso a M.R. delle ore 11,58 del 28.3.2008, nel corso della quale al suo interlocutore. Fr.Sa., il Mazzaferro riferisce compiaciuto che qualcuno “Azzo, al primo colpo mi ha detto di sì…”, aggiungendo un riferimento all’utilità dello “sciroppo” (evidentemente come mezzo di “persuasione”).
– Intercettazione ambientale del 30.3.2008 all’interno della ditta Agostino: D., conversando con B.R., esponente dell’omonima famiglia Rom, chiede fra l’altro al suo interlocutore di interessarsi per lo zio (cioè per I.V.);
– Conversazione delle ore 31.3.2008, intercettata all’interno della ditta Agostino: D. parla con P.N., e il contesto comunicativo è ricco di riferimenti alle elezioni, ai Mazzaferro, agli Aquino e alla figura di I.V.;
– Conversazione delle ore 13,21 del 19.4.2008, in uso a I. V., nei corso della quale lo I. discute con il figlio G. dei criteri di scelta degli assessori; G. esprime l’avviso che gli assessori debbano essere scelti in base al criterio dei voti ottenuti da ciascuno; Vincenzo ribatte che la scelta spetta al sindaco.
Da questi elementi di prova i giudici territoriali traevano la conclusione dell’intraneità dell’indagato alla cosca Mazzaferro e della sua vocazione all’illegalità.
3. Per quel che riguarda il reato di cui al capo E, avente ad oggetto la turbativa della gara per l’aggiudicazione della fornitura di 50 alberi di Palma del tipo Washington al Comune di Gioiosa Jonica, e la successiva aggiudicazione, in sub-appalto, alla ditta Agostino Domenico, dei lavori di scavo per la collocazione delle piante, il tribunale riteneva provata l’alterazione del risultato della gara a favore del vincitore L.S., citando al riguardo numerose intercettazioni (riportate da pag 33 a pag. 39 del provvedimento) e ricordava l’intervento nella vicenda della ditta Agostino Domenico, incaricata dallo I., divenuto assessore all’ambiente all’esito della consultazione elettorale dell’Aprile del 2008, di eseguire i lavori di movimento terra necessari per l’impianto delle palme, non essendo la ditta Larosa attrezzata per detti lavori. La scelta della ditta Agostino aveva evidentemente provocato i malumori della concorrenza, tanto che la conversazione ricordata a pag. 55, è intercettata nel corso di una riunione tra il sindaco F.R., I.V. nella qualità di assessore all’ambiente e tale “Mimmo” titolare di un vivaio a (OMISSIS), che chiedeva spiegazioni al riguardo. La conversazione si chiude (pag. 61 del provvedimento), con la giustificazione dello I. di avere “chiamato casualmente il nipote” “e che non era nulla di preparato”, e con l’affermazione dell’imparzialità da sempre dimostrata nell’aggiudicazione di lavori.
3.1. Sulla scorta degli elementi di prova analizzati, il Tribunale riteneva però che non vi fossero indicazioni circa la partecipazione dello I. alla turbativa detta gara per la fornitura delle piante, e che il suo intervento nella vicenda fosse stato successivo alla manipolazione del risultato, operata da altri. Doveva ritenersi, tuttavia, secondo i giudici territoriali, che lo I. avesse posto in essere un’illecita condotta amministrativa di favore nei confronti della ditta Agostino, incaricata dei lavori di scavo con l’elusione delle regole per il loro affidamento, con la conseguente abusiva attribuzione alla stessa ditta di un vantaggio patrimoniale e l’integrazione del diverso reato di cui all’art. 323 c.p.; così come doveva ritenersi sussistente l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per l’evidente intento dell’indagato di favorire, con l’aggiudicazione dei lavori di scavo alla ditta Agostino, l’intera associazione mafiosa, che vedeva in tal modo accresciuta la propria egemonia criminale. Peraltro, l’abuso amministrativo avrebbe costituito, secondo i giudici, il corrispettivo dell’appoggio elettorale fornito allo I. dalla cosca Mazzaferro.
4. Quanto al reato di cui al capo A1, infine, il tribunale rilevava che dal contenuto delle intercettazioni telefoniche rilevanti per la specifica imputazione, poteva desumersi l’interessamento dello I. per la ultimazione dei lavori, del tutto contraddittorio rispetto all’ipotesi della sua partecipazione al fraudolento inadempimento del contratto, escludendo conseguentemente la gravità indiziaria per lo stesso reato e annullando sul punto il provvedimento cautelare.
5. Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione I.V., per mezzo del proprio difensore, con riguardo all’imputazione associativa. La difesa denuncia con due motivi, il vizio di violazione di legge del provvedimento ai sensi dell’art. 606 c.p.c., lett. b), in relazione all’art. 416 bis c.p., e la mancanza e/o illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), in relazione all’art. 292 c.p.p.. Il tribunale avrebbe valorizzato illogicamente elementi di prova vaghi, inconsistenti e generici, senza tener conto del fatto che l’impegno in politica del ricorrente era risalente ad epoca remota e non certo suscitato dalle interessate pressioni della cosca Mazzaferro; il sostegno elettorale assicurato al ricorrente dai fratelli A. era naturalmente legato al rapporto di parentela tra il candidato e i sostenitori, rispettivamente zio e nipoti; l’azione della giunta comunale, composta anche dallo I., si era distinta per l’impegno contro la criminalità organizzata, assicurando trasparenza a tutte le scelte amministrative interferenti con interessi economici; il tribunale non aveva tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente e di alcune informazioni testimoniali deponenti a suo favore; non aveva individuato gli indici della ritenuta “partecipazione” del ricorrente all’associazione mafiosa secondo il criterio dinamico-funzionale dettato dalla “sentenza Mannino”, non risultando peraltro agli atti significativi collegamenti del ricorrente con esponenti mafiosi, fatta eccezione per un unico colloquio telefonico con M.R., peraltro dal contenuto assolutamente innocuo; alla riunione presso “compare Vice” avevano partecipato soggetti da tempo impegnati in politica, solo uno dei quali M.F., era stato destinatario di un’ordinanza applicativa di misura cautelare, annullata però in sede di riesame; l’ipotesi della partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa sarebbe contraddetta dalla considerazione che essa si sarebbe manifestata soltanto in occasione delle elezioni comunali dell’aprile del 2008, a fronte di un arco temporale di operatività della cosca Mazzaferro di circa sedici anni (dal 1993 al 2009); Il tribunale non avrebbe infine valutato con la necessaria prudenza un quadro indiziario esclusivamente fondato su conversazioni tra terzi, e privo di qualunque conferma sul versante delle indagini patrimoniali e bancarie, mai eseguite sul conto del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Occorre premettere, in generale, che il rapporto tra l’associazione mafiosa e un esponente politico può ritenersi significativo di una compenetrazione degli interessi del secondo con quelli dell’associazione, o assumere comunque rilevanza penale anche in relazione a specifiche ipotesi di reato diverse dalla partecipazione o dal concorso esterno nell’organizzazione criminale, a condizione che esso non sia sostanziato soltanto dal sostegno politico o dall’appoggio elettorale dell’associazione a favore dell’esponente politico, ma incida concretamente sugli interessi dell’associazione o comunque sul piano di una illecita “corrispettività” di “prestazioni”. Al riguardo, è stato ritenuto (Cass. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, in un’ipotesi di concorso esterno), che la partecipazione all’associazione mafiosa è configurabile anche nel caso del “patto di scambio politico-mafioso”, in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell’affectio societatis”) si impegna, a fronte dell’appoggio richiesto all’associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per la integrazione del reato è necessario però che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell’associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell’accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all’esito della verifica probatoria “ex post” della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sè ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali. Ma anche i modi dell’intervento dell’associazione mafiosa in una competizione elettorale, devono assumere connotazioni criminali specifiche, per essere indicative di un rapporto “particolare” dell’organizzazione con questo o quel candidato e di un’alleanza elettorale che includa il programmatico ricorso a forme di intimidazione mafiosa dirette ad influenzare l’esito delle elezioni (Cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28962 del 09/07/2008, Gioffrè ed altri, dove la precisazione che non costituiscono espressione di “metodo mafioso” quei comportamenti genericamente riconducibili solo ad autorevolezza dei membri del sodalizio nella comunità locale, quando, in mancanza di ulteriori elementi di fatto, gli stessi non siano inquadrabili in un clima di sopraffazione a carico del corpo elettorale, ma possono avere spiegazioni alternative, anche se riconducibili a condotte illecite perchè idonee al turbamento della libera espressione del voto).
Nella specie, non risultano in realtà valorizzati nel provvedimento impugnato elementi idonei ad assumere il significato di un’alleanza criminale tra lo I. e la cosca Mazzaferro diretta a favorire le fortune elettorali del ricorrente in cambio di concrete e serie contropartite da parte del candidato all’interno di un patto pre- elettorale, e con il previsto impiego di metodi mafiosi per influenzare le scelte del corpo elettorale. Ed invero:
– l’appoggio elettorale dei Mazzaferro in favore dello I., è mediato dagli A., che in definitiva sostengono uno stretto congiunto;
– rapporti diretti tra lo I. ed esponenti del clan Mazzaferro emergono soltanto, in concreto (nel provvedimento si accenna, a pag.
23, ma troppo vagamente, ad altri contatti personali del ricorrente con i Mazzaferro), in occasione della conversazione telefonica tra il ricorrente e M.R. del 23.2.2008, il contenuto della quale è assolutamente ambiguo e non riconducibile ad una specifica area di interessi dell’uno o dell’altro interlocutore, potendosene desumere soltanto rapporti di grande cordialità tra i due (e va ricordato, a proposito di questa come di numerose altre intercettazioni analizzate nel provvedimento, che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra foro e, più ancora, con altri dati o elementi certi; Cass. sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata);
– la telefonata dello “sciroppo” (pag. 24 del provvedimento), è bensì rievocativa dell’opera di persuasione esercitata da M.R. nei confronti di un soggetto ignoto, con metodi che appaiono in effetti non ortodossi, ma rispetto ad una finalità non identificabile. I giudici territoriali saltano troppi passaggi logici nel pervenire alla conclusione che il M. si riferisse alle pressioni esercitate su un (unico) elettore nell’interesse dello I.;
– non è chiaro come possa essere riconducibile al contesto criminale locale la richiesta di appoggio elettorale in favore dello zio rivolta da A.D. ad un Rom nella telefonata del 30.3.2008;
– francamente neutra appare la conversazione tra il ricorrente e il figlio sui criteri di scelta degli assessori, così come la partecipazione dello I. alla riunione in casa di “compare vice” per la discussione sulla formazione delle liste. A quest’ultimo riguardo il tribunale nemmeno si preoccupa di spiegare per quale motivo la riunione sarebbe ulteriormente indicativa del patto politico – mafioso stretto dallo I. con la cosca Mazzaferro, posto che un candidato ha tutto il diritto di organizzare riunioni per discutere di argomenti elettorali, e che nella specie quell’incontro non può essere letto in ottica accusatoria solo perché se ne fa menzione in una conversazione alla quale partecipano stretti congiunti del ricorrente. Si può discutere, poi, della coerenza della massima estrapolata da Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28962 del 09/07/2008, Gioffrè, sopra citata, rispetto al caso di specie (la Corte aveva escluso che, in difetto di ulteriori elementi, fossero espressione di metodo mafioso i “summit” risultati decisivi per la formazione delle liste e per le candidature dei vertici dell’amministrazione comunale, il ritiro delle schede e la loro riconsegna al momento del voto agli elettori, la consegna del cosiddetto “stampino” dato agli elettori analfabeti ovvero il presidiamento dei seggi e le promesse di impieghi o favori fatti agli elettori); ma la riunione a casa di “compare vice” è molto più lontana dall’area della possibile rilevanza penale dell’attivismo elettorale, in assenza di altri elementi che dimostrino l’ingerenza dell’associazione mafiosa, con i suoi tipici metodi intimidatori, nella competizione elettorale, a favore dello I., con il consapevole approfittamento di tali metodi da parte del ricorrente, in un contesto di promesse e reciproci vantaggi tra lo stesso e l’organizzazione mafiosa.
– Non può condividersi, infine, sul piano logico, in assenza di concorrenti elementi di valutazione, il rilievo attribuito dai giudici territoriali all’affidamento all’Agostino dei lavori di scavo per la collocazione delle palme oggetto del contratto di fornitura fraudolentemente aggiudicatosi dal L.. Da una parte, nella ricostruzione dei giudici territoriali, la vicenda, oltre ad apparire del tutto isolata nella prospettiva di un presunto rapporto di scambio tra il ricorrente e l’organizzazione mafiosa, sembra connotata da evidente occasionalità, essendo stato l’intervento dell’Agostino determinato dalla verifica dell’inadeguatezza dell’organizzazione imprenditoriale del L.; in ogni caso, la scelta della ditta Agostino troverebbe plausibile “giustificazione” alternativa, sia pure alla stregua di un abuso amministrativo (a questo riguardo, la qualificazione della condotta dello I. nei termini di cui all’art. 323 c.p., non è oggetto di specifica contestazione in ricorso), nel rapporto di parentela tra il ricorrente e il titolare della stessa ditta.
In conclusione, tutte le segnalate aporie logiche nel percorso argomentativo del provvedimento impugnato a sostegno dell’affermazione della gravità indiziaria per il reato associativi impongono l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 marzo 2012.
Sentenza depositata in Cancelleria il 19 aprile 2012