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Separazione giudiziale-tradimento-addebito: L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito, qualora sia conseguenza di una crisi coniugale irreversibile. Cass. 16089/2012

 

Nell’articolo che segue parleremo della richiesta di addebito della separazione a seguito del tradimento del coniuge.

Ci eravamo già occupati del diritto al risarcimento del danno a seguito del tradimento del partner.

Separazione giudiziale – Addebito – Tradimento

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha affrontato il delicato tema delle crisi coniugali e le conseguenze di una relazione extra-coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione.

La vicenda affrontata riguarda la richiesta di separazione giudiziale da parte della moglie, con richiesta di addebito a carico del coniuge, colpevole di aver intrattenuto una relazione extra-coniugale (tradimento), venendo così meno ai doveri nascenti dal matrimonio.

Ebbene, i Giudici di legittimità – essendo stato provato che il marito intratteneva la relazione extra-coniugale con un’altra donna solo successivamente al periodo in cui la relazione fra i due coniugi era già entrata irreversibilmente in crisi – hanno ritenuto che fosse giustificabile la relazione extraconiugale incriminata.

In sostanza il tradimento costituiva non la causa della rottura del rapporto coniugale, bensì la conseguenza di un rapporto entrato ormai in profonda crisi.

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